Indennità di maternità

Le donne hanno diritto a 14 settimane di congedo di maternità conformemente al Codice delle obbligazioni nonché a un'indennità di maternità secondo la legge sull'indennità di perdita di guadagno.

Durante il periodo di 14 settimane queste ricevono l'80% del reddito medio da attività lavorativa prima del parto, al massimo 220.- franchi al giorno.

Nel caso che il neonato deve essere ricoverato in ospedale per almeno 14 giorni immediatamente dopo il parto, la durata del pagamento dell'indennità di maternità può essere estesa quanto la durata del soggiorno in ospedale, al massimo di 56 giorni (per un massimo di 154 giorni in totale). Questo diritto è riservato alle donne che proseguono la loro attività lucarativa dopo il congedo di maternità.

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