Telelavoro transfrontaliero nel quadro del rapporto con l’UE/AELS

Accordo multilaterale dal 1° luglio 2023

A seguito della pandemia di coronavirus, le regole di assoggettamento in materia di sicurezza sociale dell'UE ai sensi dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e della Convenzione istitutiva dell'AELS in relazione al telelavoro transfrontaliero sono state applicate in modo flessibile. Questa regolamentazione speciale è limitata fino al 30 giugno 2023 e non sarà prorogata. La Svizzera ha ora sottoscritto un accordo multilaterale che facilita il telelavoro oltre il 30 giugno 2023 per le persone residenti in alcuni Stati dell'UE o dell'AELS. L'accordo è applicabile dal 1° luglio 2023 e prevede quanto segue:

Per le persone che lavorano in uno Stato per un datore di lavoro che vi ha sede e che svolgono meno del 50% di telelavoro transfrontaliero (al massimo 49,9% del tempo di lavoro) dal loro Stato di residenza, secondo questo accordo multilaterale la competenza per le assicurazioni sociali continua ad essere esercitata dallo Stato della sede del datore di lavoro.

Affinché l'accordo sia applicabile, sia lo Stato in cui ha sede il datore di lavoro sia quello di residenza della lavoratrice o del lavoratore devono averlo sottoscritto.

Finora l'accordo è stato firmato dai seguenti Stati: Svizzera, Germania, Francia, Liechtenstein, Repubblica Ceca, Austria, Paesi Bassi, Slovacchia, Belgio, Lussemburgo, Finlandia, Norvegia, Portogallo, Spagna.

L'accordo non è applicabile a:

  • persone che svolgono abitualmente anche un'attività diversa dal telelavoro nello Stato di residenza firmatario dell'accordo (ad esempio visite regolari a clienti, attività accessoria indipendente);
  • persone che svolgono abitualmente anche un'attività nell'UE rispettivamente nell'AELS al di fuori del loro Stato di residenza firmatario dell'accordo e della Svizzera;
  • persone che, oltre al datore di lavoro svizzero, lavorano per un altro datore di lavoro situato nell'UE rispettivamente nell'AELS;
  • lavoratori/trici indipendenti

L'accordo si applica al telelavoro transfrontaliero tra il 25% e il 50% del tempo di lavoro complessivo. Dal 1° luglio 2023, le regole e le procedure ordinarie (determinazione delle norme giuridiche applicabili da parte dello Stato di residenza) continuano ad applicarsi al telelavoro transfrontaliero al di sotto del 25%, anche se tale attività viene svolta in uno Stato firmatario dell'accordo. Lo stesso vale per i casi di telelavoro transfrontaliero in uno Stato che non ha sottoscritto l'accordo multilaterale.

Attuazione nella piattaforma ALPS:

Affinché l'accordo si applichi è necessario presentare una domanda presso lo Stato in cui ha sede il datore di lavoro. Il datore di lavoro in Svizzera può inserire la domanda nel sistema d'informazione ALPS e inoltrarla. A tale scopo, dal 1° luglio 2023 sarà disponibile un nuovo tipo di caso «Telelavoro transfrontaliero».

Il certificato A1 è generalmente valido dalla data in cui è stata presentata la domanda, ma può pure essere rilasciato retroattivamente per un massimo di tre mesi. Nell'ambito di una disposizione transitoria, per le domande presentate entro la fine del mese di giugno del 2024 è inoltre possibile l'emissione retroattiva a partire dal 1° luglio 2023. Non è pertanto necessario presentare la domanda immediatamente il 1° luglio 2023.

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