AI - Assicurazione per l’invalidità

L'assicurazione per l'invalidità svizzera (AI) come l'AVS e l'assicurazione malattie  è un'assicurazione obbligatoria a livello nazionale. Il suo scopo è quello di garantire con provvedimenti d'integrazione o prestazioni pecuniarie i mezzi esistenziali agli assicurati nel caso diventino invalidi.

Rilevamento e intervento tempestivo
Il rilevamento tempestivo mira a contattare il prima possibile le persone che per motivi di salute hanno una capacità lavorativa limitata e che corrono il rischio di una cronicizzazione dei loro problemi di salute.
Il rilevamento tempestivo è indirizzato a persone che
  • durante almeno 30 giorni sono stati ininterrottamente incapaci al lavoro oppure
  • entro un anno si sono assentati brevemente e ripetutamente dal posto di lavoro.
Domanda

La richiesta all'ufficio AI del Cantone del proprio luogo di domicilio può essere presentata tramite la persona interessata oppure di comune accordo con la persona interessata dal datore di lavoro, dalle assicurazioni coinvolte o dall'aiuto sociale.

Il modulo di domanda necessario si trova qui:

Formulario di notifica per adulti: Rilevamento tempestivo

Maggiori informazioni utili si trovano qui:

Opuscolo informativo 4.12 - Rilevamento e intervento tempestivi
Opuscolo informativo 4.01 - Prestazioni dell'assicurazione invalidità (AI)
Opuscolo informativo 4.06 - Procedura nell'AI
Provvedimenti di reinserimento
Provvedimenti di reinserimento

I provvedimenti di reinserimento fungono da interfaccia tra il reinserimento sociale e professionale. Si tratta della fase che precede la preparazione di provvedimenti di tipo professionale.

I provvedimenti di reinserimento sono indirizzati soprattutto a persone assicurate con capacità di lavoro limitata a livello psichico. La condizione essenziale è che la persona assicurata sia incapace al lavoro almeno al 50% e che sussista la possibilità di creare le premesse per l'esecuzione dei provvedimenti di tipo professionale.

Il reinserimento di persone disabili sul mercato del lavoro viene inoltre promosso attraverso incentivi per i datori di lavoro. Si tratta in particolare del collocamento a titolo di prova, dell'assegno per il periodo di introduzione, del contributo per il datore di lavoro e di un'indennità per aumenti dei contributi.

Domanda

La persona assicurata deve inoltrare la domanda all'ufficio AI del Cantone del proprio luogo di domicilio.

Il modulo di domanda necessario si trova qui:

Richiesta per adulti:  Integrazione professionale/Rendita

Maggiori informazioni utili si trovano qui:


Opuscolo informativo 4.01 - Prestazioni dell'assicurazione invalidità (AI)
Opuscolo informativo 4.06 - Procedura nell'AI
Provvedimenti d’integrazione professionale
L'AI sostiene diverse prestazioni intese a facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro: gli specialisti dell'ufficio AI offrono una consulenza professionale e un servizio di collocamento per gli assicurati che in seguito alla loro invalidità hanno possibilità di scelta professionale limitate o riescono a svolgere la loro attività professionale solo in maniera circoscritta.

L'AI si accolla gli ulteriori costi che si creano a causa dell'invalidità in caso di una prima formazione professionale o una formazione successiva per il mantenimento della capacità di svolgere un'attività lavorativa. Essa si assume inoltre i costi per la riqualifica professionale in un nuovo corso di formazione o per il reinserimento nel mestiere svolto finora.

Durante l'esecuzione delle misure di reinserimento o provvedimenti di chiarificazione sussiste il diritto di percepire un'indennità giornaliera dall'AI.

Domanda


La persona assicurata deve presentare la domanda all'ufficio AI del Cantone del proprio luogo di domicilio.

Il modulo di domanda necessario si trova qui:

Richiesta per adulti:  Integrazione professionale/Rendita

Maggiori informazioni utili si trovano qui:

Opuscolo informativo 4.01 - Prestazioni dell'assicurazione invalidità (AI)
Opuscolo informativo 4.02 - Indennità giornaliere dell'AI
Opuscolo informativo 4.06 - Procedura nell'AI
Opuscolo informativo 4.09 - Provvedimenti d'integrazione professionale dell'AI
Opuscolo informativo 4.11 - Copertura assicurativa durante i provvedimenti d'integrazione dell'AI
Rendita d’invalidità
Quando sussiste il diritto a percepire una rendita AI?

Gli assicurati che in seguito a una malattia o a un infortunio non possono compiere in parte o completamente la loro attività lavorativa o le mansioni svolte precedentemente hanno diritto a percepire una rendita dall’assicurazione d’invalidità (AI). I problemi di salute devono sussistere da almeno un anno.

Una persona ha diritto di percepire una rendita ordinaria solo se al momento del verificarsi delle condizioni che giustificano il diritto di fruizione della rendita è possibile conteggiare tre anni contributivi pieni.

Il diritto a percepire una rendita sussiste non prima di sei mesi dal momento della domanda presentata all’AI.
Informazioni per medici

In quale situazione si trova il Suo paziente? Il portale informativo ai-pro-medico intende a facilitare e agevolare la collaborazione tra medici e uffici AI nell'interesse degli assicurati.

Al sito: www.ai-pro-medico.ch/it

Indirizzo
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Telefono 061 285 22 22
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